La Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del decreto “Sostegni bis” n. 73/2021 è entrata in vigore il 25 luglio 2021 e con essa, anche le agevolazioni riguardanti l’acquisto della prima casa per i giovani under 36.
Grazie al rifinanziamento di 540 milioni di euro, del Fondo di garanzia per la prima casa, lo Stato si è impegnato sostenere l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.
La garanzia dello Stato alle banche è dell’80% sul valore del mutuo richiesto per l’acquisto della prima casa. La somma mutuata non deve però superare i 250.000,00 euro.
Vediamo chi può beneficiare di queste nuove agevolazioni.
L’art 64 “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” riconosce, ai giovani che non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età e con un Isee non superiore a 40.000,00 euro, “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione”
L’agevolazione è prevista sull’acquisto, sugli atti di nuda proprietà, in caso di usufrutto e uso e prevede:
- un credito di imposta sull’Iva pagata
- esenzione dalle imposte di registro
- esenzione dell’imposta sostitutiva sull’atto di mutuo
Non è invece prevista l’agevolazione per l’acquisto di una prima casa classificata:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
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