A partire da mercoledì 25 agosto 2021 è possibile, per i professionisti, presentare all’Inps domanda per l’esonero contributivo. La presentazione delle domande potrà essere fatta, a pena di decadenza, entro il prossimo 30 settembre, come confermato dalla circolare Inps n° 124/2021.
Dopo le istruzioni contenute nella circolare n° 124 del 6 agosto 2021, l’INPS ha pubblicato il 20 agosto 2021 il messaggio n° 2909 che fornisce indicazioni per la presentazione delle domande di esonero.
Chi può beneficiare di questa agevolazione, consistente nell’esonero parziale dalla contribuzione per l’anno 2021? Il messaggio Inps n° 2909/2021 afferma che gli interessati devono essere iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Viene precisato che tale esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Vi è però un caso particolare, previsto espressamente all’interno del messaggio INPS n. 2909/2021: il lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, dovrà presentare istanza per ogni posizione aziendale.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Saranno disponibili diversi modelli, a seconda della Gestione.
Il richiedente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare il possesso dei requisiti e l’assenza delle situazioni d’incompatibilità. Deve, inoltre, asserire di essere in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria e di non avere superato l’importo di aiuti concedibili indicati nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
Per coloro che avessero già versato contributi per l’anno 2021, è stata prevista la possibilità che l’eventuale credito spettante a seguito del riconoscimento dell’esonero, possa essere richiesto a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021.
Per tutti agli altri soggetti, come ad esempio i liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le domande dovranno invece essere presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
Di seguito i link per leggere la circolare n°124/2021 e il messaggio Inps 2909/2021: