All’interno della newsletter del 20 luglio 2021, il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di progetto, predisposto dal Ministero della Giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari in una pluralità di ambiti e contesti.
Il testo, che accoglie le direttive date dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni col Ministero, intensifica le tutele previste per gli individui e definisce un complesso di garanzie minime e coerenti nei principali settori nei quali possono essere trattati dati giudiziari:
- dall’ambito forense al mondo del lavoro,
- dalla verifica dei requisiti di onorabilità a quella della solidità e affidabilità di soggetti privati,
- dall’ambito assicurativo a quello delle professioni intellettuali o della ricerca storica e statistica, oppure nella mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La bozza di questo regolamento si applica anche ai dati relativi alle misure di prevenzione, come quelle per gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso.
Il testo prescrive che siano trattati solo dati indispensabili e per il tempo strettamente necessario rispetto alla finalità perseguita, stabilendo che chi tratta i dati, dovrà anche verificare l’affidabilità delle fonti.
Il Garante ha tenuto a sottolineare che, nella maggior parte dei casi, il consenso dell’interessato non può essere considerato una base giuridica legittima per il trattamento dei dati giudiziari; un esempio lampante è quello in occasione del rapporto di lavoro dove il dipendente si trova in una posizione di inferiorità rispetto al potere del datore di lavoro, così da configurare un’espressione del consenso tutt’altro che libera.
L’Autorità ha poi sottolineato l’importanza di regolamentare anche i trattamenti svolti da soggetti no-profit, per finalità di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, nonché quelli per finalità di accesso a sistemi o aree sensibili in determinati ambiti, particolarmente rilevanti nel contesto socio-economico attuale.