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Green Pass in azienda?

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, risponde alla duplice esigenza di contribuire alla rapida attuazione della campagna vaccinale e di accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative, sia pubbliche, che private.

Il Garante ha sottolineato questa dovrà essere attuata “nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice)”.

In questo quadro legato all’emergenza epidemiologica, è risultata essere ancora più centrale la figura del medico competente, dal momento che non è consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico familiare, professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni sugli aspetti inerenti la vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno sottoporsi all’inoculazione da parte del dipendente. Il Garante ha espressamente previsto, all’interno del “Documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”, che le principali attività di trattamento dati (raccolta delle adesioni, somministrazione, registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione) devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario, appositamente individuato. Al datore di lavoro sarà consentito acquisire “i giudizi di idoneità sul lavoratore, in merito alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati”.

Quanto premesso fa supporre che quindi  che per il Green Pass in ambito lavorativo varrà la stessa regola: il datore di lavoro non potrà richiederlo. Solo il medico competente potrà chiederne l’esibizione o il possesso, senza però darne notizia al datore di lavoro. Potrà semmai tener conto dei dati relativi alla situazione vaccinale del dipendente, in sede di “valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”.

Discorso a parte vale per coloro che svolgono mansioni in ambito sanitario: a seguito dell’emanazione, da parte del Governo del Dl. 44/2021 il personale sanitario è obbligato “a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”; in caso di rifiuto “il datore di lavoro deve adibire il sanitario, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio”. Se non dovessero esserci altre posizioni libere “si prevede la sospensione della retribuzione”.