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Estensione obbligo Green Pass a tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato

Dal 15 ottobre 2021, l’Italia sarà il primo paese europeo a prevedere che tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, debbano possedere la carta verde per poter accedere ai luoghi di lavoro.

L’estensione dell’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori, è stata prevista dal Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 36 del 16/09/2021, al fine di introdurre misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di screening.

In G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

Chi non sarà provvisto della certificazione, non potrà accedere al luogo di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. La scelta di prevedere l’estensione generalizzata a tutti i lavoratori, ha come scopo quello di incrementare le vaccinazioni, fino a ottenere la copertura di circa l’85% della popolazione, soprattutto in vista dell’inizio della stagione autunnale. 

 

Settore pubblico:

E’ previsto che “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde”. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Il personale del settore pubblico, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute  e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Settore privato:

Per i lavoratori del settore privato “è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”. In caso di mancanza del green pass  “i lavoratori,  al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.  Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una volta sola, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

La multa comminata al lavoratore per la violazione dell’obbligo di esibizione del green pass varia da un minimo di 600 euro fino a 1500 euro, con la possibilità di essere aumentata in caso di contraffazione della certificazione verde.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 dovranno organizzare il controllo delle certificazioni,  da effettuarsi anche a campione, preferibilmente prima dell’accesso al luogo di lavoro. Essi potranno avvalersi, a seguito di nomina con atto formale, di soggetti predisposti all’accertamento e contestazione delle violazioni. In caso di mancato rispetto delle regole sui controlli e sulle verifiche, potrà essere applicata ai datori di lavoro una sanzione amministrativa da 400 euro ai 1000 euro.

L’obbligo della certificazione verde si estende anche ai lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter). Secondo il Ministro del Lavoro Orlando «anche l’abitazione è considerata in quel caso un luogo di lavoro e quindi la certificazione è richiesta»

Infine, è stato stabilito che lefarmacie sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa”.                                                                                                                                             

Il costo del tampone sarà pari a:

  • 0,00€ per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
  • 8,00€ per i minorenni;
  • 15,00€ per i maggiorenni;

Le farmacie che non dovessero attenersi ai prezzi calmierati, incorreranno in una sanzione amministrativa dai 1.000 euro ai 10.000 euro, con possibilità per i Prefetti di disporre la chiusura della farmacia per non più di cinque giorni. I prezzi calmierati  saranno validi fino alla fine dello stato di emergenza.

L’Esecutivo ha anche previsto che il Green Pass, rilasciato sulla base di tamponi molecolari, avrà durata di 72h, e 42h in caso di test antigenici. Coloro che hanno sconfitto il Covid potranno avere il Green Pass subito dopo la prima somministrazione del vaccino.